Dispensa dalla prova attitudinale e passaggio dalla sezione speciale degli avvocati stabiliti a quella degli avvocati integrati /ordinari

 

In relazione alla richiesta di iscrizione all’albo ordinario tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, l'avvocato stabilito deve produrre documentazione attestante l'iscrizione ad un Colegio de Abogados in Spagna e l’iscrizione nell’albo degli Avvocati stabiliti dell’Ordine italiano, Sezione Speciale dlgs. 96/2001 in data 4.10.2012;

L'Ordine valuterà l'esercizio delle prestazioni giudiziali de "l'avvocato stabilito che deve agire d'intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori".

Valuterà l'intesa che deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito" (art. 8 del d.lgs. n. 96/2001).

 

Va sottolineato che l'avvocato "stabilito" non può in alcun modo spendere in Italia il titolo di "avvocato", ma

esclusivamente quello conseguito nel Paese europeo d'origine (art. 4 del d.lgs. n. 96/2001): "abogado", nel caso di laurea omologata in Spagna;

che il titolo italiano non può essere speso nemmeno in forma abbreviata (per esempio, "avv.") e non può dunque essere utilizzato negli atti, nelle lettere, nella carta intestata e nell'indirizzo e-mail o pec (cfr. parere del C.N.F. n. 72 del 22 ottobre 2014);

che la qualifica di "stabilito" deve essere chiaramente indicata, e non può essere limitata alla "sola indicazione, dopo il titolo di avvocato, della lettera ‘S' ovvero dell'abbreviazione ‘stab.', trattandosi di segni che la gran parte del pubblico non ha strumenti conoscitivi per interpretare" (sentenza del C.N.F. n. 115 del 26 settembre 2014).

 

 

In caso di violazioni il Consiglio può rimettere  al Consiglio Distrettuale di disciplina la valutazione dei comportamenti tenuti per la verifica della osservanza dei principi deontologici.