Residenza Abituale del minore ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 13 febbraio 2012, n. 1984

Secondo l'art. 8 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, l'unico criterio per stabilire la competenza giurisdizionale di uno Stato Membro per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore è quello della residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda.

( è soltanto la residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda ad essere determinante per stabilire la giurisdizione del giudice italiano per le domande concernenti la responsabilità genitoriale.)

 

Cassazione civile , sez. I, sentenza 16.06.2009 n° 13936

«residenza abituale» come stabilito dalla convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, recepita in Italia dalla legge 64/1994, perché «va individuata nel luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, e di relazione».

 

Cassazione sentenza n. 13619, Sezione I Civile, del 04 Giugno 2010

…La Corte territoriale, esposta diffusa narrativa della vicenda, e premesso il diritto costituzionalmente garantito alla madre della bambina di trasferire la propria residenza, ha ritenuto che il comportamento della predetta non potesse essere sanzionato nei termini stabiliti dal primo giudice, poiché il collocamento presso il padre avrebbe pregiudicato la stessa minore che ormai, per effetto dell’ avvenuto trasferimento, si era già inserita nella nuova realtà. Fermo il regime d’affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento della bambina presso la madre, ha confermato le modalità d’esercizio del diritto di visita …

Il tessuto motivazionale in cui si articola tale argomentata decisione è puntuale ed esaustivo, perciò non si presta alla critica di carenza o inadeguatezza mossa nel motivo. È peraltro immune da errore di diritto, in quanto la Corte territoriale, mantenendo l’affido condiviso concordato tra i genitori, è solo intervenuta sulla collocazione della bambina, guidata dall’esigenza di assicurarne l’interesse -preminente -, che il dettato dell’art. 155 c.c. consacra quale criterio decisivo per l’individuazione del genitore che risulti maggiormente idoneo ad assicurarne il miglior sviluppo della personalità, avuto riguardo alle condizioni di fatto in cui si dovrà esplicare il rapporto, tra le quali sono di certo annoverabili perché meritevoli di tutela, anche le consuetudini di vita già acquisite dalla minore stessa che la vedono radicata presso il nuovo domicilio, ove ormai già vive, circondata peraltro dall’affetto dei nonni materni.

….Il secondo motivo, ancora con riferimento al medesimo passaggio della motivazione, denuncia violazione dell’art. 155 c.c., rilevando che la Corte territoriale avrebbe violato la presunzione d’eguaglianza tra i genitori, che può essere vinta solo da prova contraria correlata all’interesse del minore. Il principio della bigenitorialità, già protetto dalla Convenzione di New York, ne impone al giudice il necessario prioritario rispetto, violato nella specie a suo danno.,…

 

Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 7 luglio 2008, n. 18614; Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 16 

febbraio 2008, n. 3798; Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 3 maggio 2005, n. 2093; Corte di Cassazione, Sez. 

I Civile, sentenza 14 luglio 2006, n. 16092, precisa inoltre che, anche nel caso di una breve permanenza del minore 

in un determinato Stato, questo può essere considerato come sua residenza abituale se si evince la seria intenzione 

del genitore affidatario di stabilirsi durevolmente nello Stato ove ha intrapreso un’attività lavorativa e avviato un 

nuovo legame affettivo