Sentenze straniere di divorzio: riconoscimento, trascrizione e annotazione

La sentenza di divorzio emessa in uno stato estero può essere riconosciuta valida in Italia, a condizione che vi siano i requisiti previsti dall'art. 64 legge  n. 218/1995 o dal Regolamento C.E. n. 2201/2003.

 

La sentenza di nullità ecclesiastica viene delibata dalla Corte d'Appello.

 

In caso di DECISIONI EMANATE DA AUTORITA' DI PAESI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA (esclusa la Danimarca) emesse dopo il 1° marzo 2001 si applicheranno i criteri del regolamento 2201 e bisognerà chiedere al Tribunale dello Stato estero che ha dettato la sentenza, l'emissione di un certificato che autorizzi la trascrizione della sentenza nel Registro Civile interessato.

 

Se necessaria, bisognerà presentare copia autentica della decisione emessa dell'Autorità straniera esente da legalizzazione ed eventualmente la traduzione essere effettuata dall'Autorità diplomatica all'estero o dal traduttore giurato all'estero (firma legalizzata dall'Autorità Diplomatica Italiana all'estero o con apposizione dell'Apostille prevista dalla convenzione dell'AIA) o in Italia dal traduttore (traduzione giurata dinanzi al cancelliere del Tribunale).