Regolamento di Bruxelles II: diritto di famiglia europeo

Diritto & Derechos si occupa della gestione di questioni legali, sia di carattere giudiziale che stragiudiziale, con particolare riguardo a tematiche di diritto internazionale, offrendo consulenza in materia di diritto di famiglia e divorzi  ai sensi del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000. 

Principalmente ci occupiamo di SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI E DIVORZI EUROPEI per coppie italo- spagnole  (VELOCI/CONSENSUALI O CONTENZIOSI).

 

Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, si prefigge l'obiettivo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone e anche delle sentenze.

A tal fine, la UE ha adottato misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno e ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

In tema di competenza giurisdizionale è fondamentale richiamare l’art. 3 del regolamento che stabilisce che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al DIVORZIO, ALLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI E ALL'ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a) nel cui territorio si trova:

- la residenza abituale dei coniugi, o

- l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o

- la residenza abituale del convenuto, o

- in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o

- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda ecc”.

Questi criteri sono alternativi.

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale pende un procedimento in base all'articolo 3 è competente anche per esaminare la domanda riconvenzionale.

Altra materia fondamentale disciplinata dal Regolamento denominato Bruxelles II è quella relativa alla RESPONSABILITÀ GENITORIALE SU UN MINORE (art. 8 e ss.), se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.

Lo stesso disciplina i casi di sottrazione di minori  e il procedimento di rientro. Importanza centrale per la definizione di controversie con questo oggetto è la residenza abituale del minore (v. sentenze inserite in materia di minori), giacchè la ratio della competenza giurisdizionale si basa sulla tutela del minore anzicchè dei coniugi, per cui è fondamentale stabilire con quale Stato membro il fanciullo ha i legami affettivi e strutturali più forti, in modo da causare il minor trauma possibile allo stesso a causa di numerosi e non necessari trasferimenti tra stati dell’UE.

Il regolamento disciplina altresì il diritto fondamentale del minore ad essere ascoltato.

Infine, è disciplinata la materia del riconoscimento ed esecuzione delle decisioni pronunciate in uno Stato membro e riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento (Artt. 20 e ss). In particolare non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.